Tramite la scrittura di buon codice XHTML e CSS è possibile separare completamente il contenuto (scritto nel codice XHTML) dall'aspetto grafico (scritto nel foglio di stile CSS) di una pagina web, consentendo ad esempio di impostare diversi stili a seconda del dispositivo usato per la visualizzazione della pagina web: computer, palmare, cellulare, browser testuali, browser con sintetizzatori vocali, stampa. In questo modo potrai essere certo che il tuo sito verrà visualizzato correttamente da chiunque e con qualunque mezzo.
Inoltre, scrivendo accuratamente il codice, è possibile velocizzare enormemente il caricamento delle pagine, diminuendo il peso delle stesse, per la felicità dei visitatori del sito e tua, perchè risparmierai sulla banda e sullo spazio occupato.
Infine, l'accessibilità del tuo sito garantirà il pieno accesso a tutti.
Provate voi stessi a validare il codice del nostro sito tramite il validatore HTML o il validatore CSS del W3C, un ente indipendente; potrete anche liberamente confrontare i nostri risultati con quelli di altri siti e, anche senza saper programmare, noterete le numerose imperfezioni di altri e la nostra qualità sarà più facile da comprendere.
Inoltre, le User Agent Accessibility Guidelines stanno per essere rilasciate come Raccomandazioni. C'è molta attività anche fuori del W3C. Nuove politiche, leggi, software, e pratiche di progettazione hanno migliorato l'accessibilità del web. Ci sono ormai molti strumenti per testare l'accessibilità dei siti e per correggere gli errori individuati. Anche i browser sono migliorati. Sono disponibili nuove tecnologie che supportano sempre più l'accessibilità, il ritmo di questo sviluppo è sempre più veloce. Nonostante tutto questo, c'è ancora molta strada da fare prima che tutto il web possa essere usato da chiunque.
L'accessibilità propone soluzioni per aggirare o rimuovere le barriere che non rendono facilmente fruibile Internet.
Progettare un sito secondo i criteri dell'accessibilità costituisce già una realizzazione di qualità, con la conseguenza di migliori prestazioni e maggior visibilità, ed un più immediato utilizzo da parte di tutti gli utenti, coerentemente con uno dei principi fondamentali del Web: l'Accesso Universale.
L'approvazione della recente Legge 9 gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" che obbliga gli Enti pubblici ad adottare linee di accessibilità per i propri siti Web, rende assolutamente urgente una conoscenza in materia.
E' necessario precisare che esiste una grande differenza fra privati e enti pubblici, Parlando di Enti pubblici, per cui il logo dell’accessibilià può essere esposto sul sito considerato accessibile dopo una autovalutazione del rispetto dei requisiti di accessibilità, seguito da una verifica di quanto dichiarato da parte del CNIPA
Qui sotto i passi necessari
Il CNIPA quindi verificherà il rapporto conclusivo di accessibilita' allegato sul sito, accertandone correttezza e completezza.
Verificato positivamente il sito, il CIMPA aggiornerà la banca dati inserendo l'URL e trasmetterà al soggetto interessato, in forma elettronica, la notifica dell'avvenuta associazione del logo alla pagina del sito CNIPA e le istruzioni relative al suo utilizzo.
Il CNIPA può richiedere adeguamenti al soggetto richiedente.
E' obbligatorio che i siti internet siano accessibili?
la legge Stanca all’art. 4 pone l’obbligatorietà di avere un sito internet accessibile da parte degli Enti pubblici, dicendo che “non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11 (DM 8 Luglio 2005, ndr)”. Questo significa che, qualora si decida di mettere mano al proprio sito internet o lo si realizzi ex-novo è necessario tenere conto dell’aspetto accessibilità, pena la nullità del contratto.
Basta indicare nel contratto qualcosa del genere: “Il sito internet dovrà essere conforme alle prescrizioni sull’accessibilità della L. n. 4 del 9 gennaio 2004. Tale conformità dovrà essere attestata ai sensi del D.p.r. n. 75 del 1° marzo 2005 (regolamento di attuazione) e rispettare i requisiti indicati nel DM 8 Luglio 2005”. Chiaramente, il rispetto dei requisiti potrà essere certificato secondo le indicazioni del CNIPA di cui alla domanda precedente.
All'interno del W3C sono stati fatti grandi passi avanti in molte aree. Dalla pubblicazione delle WCAG 1.0, il W3C ha lavorato a molte altre linee guida sull'accessibilità (compresa la Raccomandazione ATAG 1.0), e ha continuato a lavorare con gruppi dentro e fuori il W3C per garantire che i suoi prodotti e le sue specifiche favoriscano effettivamente l'accessibilità. Le Authoring Tool Accessibility Guidelines spiegano come sviluppare degli strumenti che migliorino l'accessibilità in due modi. Uno per far sì che chiunque possa facilmente sviluppare contenuti web accessibili, e l'altro per assicurare che gli strumenti siano accessibili, in modo che chiunque possa sviluppare contenuti web. Queste linee guida sono diventate una raccomandazione nel febbraio 2000. Nuovi lavori del W3C, come SMIL 2.0 per le presentazioni multimediali e SVG per la grafica hanno migliorato i supporti per l'accessibilità, e questo orientamento continua con l'attuale lavoro per VoiceXML e XHTML e con il nuovo impegno nella Semantic Web e nei servizi web. Ci sono ancora lavori in corso per le versioni aggiornate delle Authoring Tool Accessibility Guidelines e delle Web Content Accessibility Guidelines.
Pubblicata in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
Art. 1
(Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.
Art. 4
(Obblighi per l'accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 5
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 6
(Verifica dell'accessibilità su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.
Art. 7
(Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.
Art. 8
(Formazione)
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.
Art. 9
(Responsabilità)
1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.
Art. 10
(Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità;
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 11
(Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
Art. 12
(Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli